la seguente legge: Art. 1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Unita' locali socio-sanitarie provvedono a trasformare i posti in organico di collaboratore biologo, chimico, fisico e psicologo in posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale nei limiti utili a realizzare la parita' numerica tra le due posizioni funzionali nell'ambito dei singoli servizi. I dipendenti il cui posto risulti soppresso a seguito delle trasformazioni sono mantenuti in servizio in posizione soprannumeraria fino a riassorbimento o inquadramento nella posizione superiore. Le trasformazioni disposte ai sensi del primo comma del presente articolo non devono comportare aumento delle dotazioni organiche complessive.