la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  della presente legge le
Unita' locali socio-sanitarie provvedono a  trasformare  i  posti  in
organico  di  collaboratore  biologo,  chimico, fisico e psicologo in
posti di coadiutore del rispettivo profilo professionale  nei  limiti
utili   a  realizzare  la  parita'  numerica  tra  le  due  posizioni
funzionali nell'ambito dei singoli servizi.
   I  dipendenti  il  cui  posto  risulti  soppresso  a seguito delle
trasformazioni   sono   mantenuti   in    servizio    in    posizione
soprannumeraria fino a riassorbimento o inquadramento nella posizione
superiore.
   Le  trasformazioni  disposte ai sensi del primo comma del presente
articolo non devono  comportare  aumento  delle  dotazioni  organiche
complessive.